Finanziamento dei costi supplementari (FCS)

In forza dell’articolo 7 della Legge sull’energia (LEne) le aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) sono tenute ad acquistare l’energia generata da produttori indipendenti. Le AAE devono quindi assumersi i costi supplementari, derivanti dalla differenza fra la rimunerazione garantita, mediamente di 15 centesimi/chilowattora, e il prezzo d'acquisto sul mercato.

Con la revisione dell'Ordinanza sull'energia è stato creato un nuovo meccanismo per il finanziamento di questi costi supplementari. Le AAE e i consumatori finali delle regioni con una quota d'immissione in rete, da parte dei produttori indipendenti (soprattutto da piccole centrali idroelettriche), superiore alla media, saranno sgravati, ripartendo i costi supplementari in modo uniforme tra tutti i consumatori finali.

Il finanziamento dei costi supplementari è in vigore dal 1° gennaio 2005 e sostituisce il fondo di compensazione dei Cantoni.

Con la modifica della Legge sull’energia e l’entrata in vigore della revisione dell’Ordinanza sull’energia il processo di finanziamento dei costi supplementari è stato nuovamente modificato. La modifica principale è l’obbligo di registrazione e rilascio delle garanzie di origine. Nelle seguenti pagine Internet troverete una panoramica del processo prima e dopo la revisione della LEne e un riepilogo delle domande più importanti.