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FAQ (FCS)
Il finanziamento dei costi supplementari andrà avanti?
Sì, il finanziamento dei costi supplementari (FCS) andrà avanti, ma con processi di gestione semplificati. Potete trovare maggiori informazioni consultando la pagina Finanziamento dei costi supplementari (FCS) dal 01.01.2009.
Per quanto riguarda i contratti esistenti tra gestori di rete e
produttori indipendenti concernenti l’acquisto di elettricità
proveniente da impianti che utilizzano energie rinnovabili si
applicano le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 della
Legge sull’energia, versione del 26 giugno 1998.
Esse sono valide
- per centrali idroelettriche fino al 31 dicembre 2035
- per tutti gli altri impianti fino al 31 dicembre 2025
Dal 1° gennaio 2009, tutti gli impianti che vogliono beneficiare di un contributo d’incentivazione devono tuttavia fare registrare le garanzie di origine. Dal 1° gennaio 2009 ciò vale anche per tutti gli impianti che desiderano continuare ad usufruire del finanziamento dei costi supplementari (FCS).
Impianti aventi diritto all’FCS entrati in funzione dopo il 01.01.06 o sottoposti ad ampliamenti notevoli o rinnovi dopo il 01.01.06
Fino al 31 dicembre 2008 i produttori indipendenti hanno diritto al finanziamento dei costi supplementari se
- l’impianto è stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2006
- oppure se l’impianto è stato sottoposto a notevoli ampliamenti o rinnovi dopo il 1° gennaio 2006.
A partire dal 01.01.2009 per detti produttori cessa il diritto al finanziamento dei costi supplementari. Vi è tuttavia la possibilità di fare domanda per la remunerazione dell'immissione di elettricità a copertura dei costi (qui è possibile effettuare l'iscrizione dal 1° maggio 2008). Un'altra possibilità consiste nella libera commercializzazione del plusvalore economico in base all'art. 7b della Legge sull'energia (per ulteriori informazioni vedasi Garanzie di origine).
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