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Programma di stabilizzazione impianti fotovoltaici 2009

Nel mese di marzo 2009 il Parlamento ha approvato le misure a sostegno dell’economia svizzera (programma di stabilizzazione, 2a tappa). A tale scopo, ha autorizzato un credito aggiuntivo di 710 milioni di franchi per il 2009. Complessivamente 20 milioni di detta somma sono destinati al programma d’incentivazione per nuovi impianti fotovoltaici che figurano sulla lista di attesa per la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC).

Condizioni d’incentivazione

Gli aiuti all’investimento vengono concessi esclusivamente agli impianti fotovoltaici che

  • al 31 dicembre 2008 erano notificati presso la Società nazionale di rete Swissgrid ai fini della rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC),
  • figurano sulla lista di attesa
  • e per i quali non sono ancora iniziati i lavori di costruzione.

Procedura di domanda:

Le mansioni amministrative in relazione alle richieste della RIC vengono esplicate da Swissgrid su incarico dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).

Swissgrid ha inviato il 7 aprile 2009 il modulo di domanda a tutti i titolari dei progetti inseriti nella lista di attesa RIC. Chi intendeva usufruire dell’aiuto all’investimento ha rispedito a Swissgrid l’originale del modulo di domanda, compilato in tutte le sue voci. Il termine ultimo di invio della domanda era il 30 giugno 2009.

Attenzione: la costruzione di un nuovo impianto può avere inizio solo dopo che avete ricevuto la decisione di assegnazione degli incentivi!

Se soddisfate le condizioni di partecipazione (v. sotto) e non avete ricevuto nessun modulo di domanda, siete invitati a rivolgervi al nostro Centro clienti e informazioni telefonando al numero +41 848 014 014 oppure scrivendo a info@swissgrid.ch.

 

Condizioni di partecipazione

  • Il progetto deve essere stato notificato entro il 31 dicembre 2008 ai fini della rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC).
  • Il progetto deve figurare nella lista d’attesa.
  • La costruzione di un nuovo impianto può avere inizio solo dopo la ricezione della decisione di assegnazione degli incentivi.
  • Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2009 oppure fino a esaurimento dei 20 milioni di franchi stanziati per le incentivazioni. Non vi è alcun diritto a contributi d’incentivazione.
  • Funge da data di notifica quella in cui la notifica completa è stata consegnata alla Posta svizzera (data del timbro postale).
  • Per poter considerare un progetto è determinante la data di notifica. Se non sarà possibile accettare tutti i progetti notificati lo stesso giorno, sarà data la priorità a quelli di maggiore potenza.
  • La garanzia di origine (GO) per la corrente immessa dall’impianto viene rilasciata automaticamente da Swissgrid all’attenzione dell’Ufficio federale dell’energia. La durata può ammontare a 3 anni oppure fino a quando l’impianto può entrare a far parte del sistema della RIC (a seconda della condizione che si verifica per prima). Il periodo di blocco inizia il giorno della messa in esercizio dell’impianto.
  • Secondo l’art. 7a LEne, i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare l’elettricità prodotta con energie rinnovabili. La rimunerazione si basa sui consueti prezzi di mercato, ovvero sui costi che il gestore di rete dovrebbe sostenere per l’acquisto di energie equivalenti.
  • La partecipazione al programma di stabilizzazione impianti fotovoltaici 2009 non influisce sulla posizione occupata nella lista di attesa RIC. Qualora le condizioni quadro della RIC evolvano in modo da consentire l’integrazione di ulteriori impianti nel sistema RIC, essi saranno presi in considerazione in base alla posizione che occupano nella lista di attesa. Questo avviene indipendentemente dalla loro partecipazione al programma di stabilizzazione. Allo scadere del periodo di blocco di 3 anni per la commercializzazione delle garanzie di origine non esiste invece nessun diritto all’integrazione nel sistema RIC.
  • In caso di impianti rinnovati o ampliati ai sensi dell’art. 7a cpv. 1 LEne e dell’art. 3a OEn gli aiuti all’investimento possono essere richiesti soltanto per ampliamenti.
  • L’impianto deve essere realizzato nella forma e nelle dimensioni notificate a Swissgrid per la RIC.

 

Notifica della messa in esercizio

  • Entro il 30 giugno 2010 l’impianto deve entrare in funzione e la messa in esercizio notificata a Swissgrid. Altrimenti scade la decisione di assegnazione degli incentivi.
  • La messa in esercizio va comunicata a Swissgrid tramite i seguenti documenti:
    • Modulo «Notifica di messa in esercizio»
    • Modulo «Dati certificati relativi all’impianto»
    • Protocollo di collaudo con descrizione tecnica dettagliata
    • Conteggio dettagliato

(Insieme alla decisione di assegnazione degli incentivi vi saranno trasmessi i moduli necessari e una descrizione dell’ulteriore modo di procedere).

 

Importi degli aiuti all'investimento

CHF 3500.–/kW per gli impianti integrati fino a un importo complessivo massimo di CHF 35’000.–
CHF 2900.–/kW per gli impianti annessi fino a un importo complessivo massimo di CHF 29’000.–
CHF 2500.–/kW per gli impianti isolati fino a un importo complessivo massimo di CHF 25’000.–

 

Informazioni e presentazione domanda

Swissgrid, Programma di stabilizzazione impianti fotovoltaici 2009, Dammstrasse 3, Casella postale 22, 5070 Frick
Telefono: +41 848 014 014, e-mail: info@swissgrid.ch

 

Download

Scheda informativa «Programma d’incentivazione per nuovi impianti fotovoltaici sulla lista di attesa della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica»