A partire dal 2013 tutti gli impianti superiori a 30 kVA (inclusi quelli di produzione energetica tradizionale) e le centrali nucleari devono essere registrati nel sistema GO.1
Gli impianti devono essere registrato entro il termine stabilito del 31 ottobre 2012. Per alcuni documenti in ritardo non possiamo garantire die registrar gli impianti per il 1° gennaio 2013.
Scopo dell’etichettatura dell’elettricità è fornire ai consumatori finali informazioni sulla:
- composizione (percentuali dei singoli vettori energetici)
- sulla provenienza (produzione in Svizzera o all’estero) dell’energia elettrica che viene loro erogata
Come basi per l’annovero in una categoria di vettori energetici fungono in primo luogo la garanzia di origine svizzera (GO CH), poi un certificato di origine riconosciuto internazionalmente (certificato EECS - European Energy Certificate System) e infine il contratto.
Per ulteriori informazioni in materia si rimanda alla Guida Etichettatura dell’elettricità della Confederazione reperibile nel sito dell’UFE.
1 secondo l’Ordinanza sull’energia OEn (stato al 1° ottobre 2011), art. 1d cpv. 2


